FAMIGLIA: Separazione e diritti genitoriali
I provvedimenti di separazione concernenti i figli e la responsabilità penale ex art. 388/2 c.p.
Il Tribunale di Castrovillari chiarisce con la pronuncia in esame come costituisca obbligo per ciascun genitore adempiere alle disposizioni statuite dai provvedimenti giudiziari nell’interesse dei figli.
Di seguito la massima:
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SENTENZA N.471/2018
“L’inottemperanza all’ordine giudiziale [quale il provvedimento di separazione che dispone circa il diritto di visita dei figli per il genitore non convivente] integra, con tutta evidenza, la condotta incriminata dal comma 2 dell’art.388 c.p., consistente, per l’appunto, nell’eludere l’esecuzione del provvedimento la cui autorità, unitamente all’interesse privato [del genitore e del figlio] in favore del quale è stato adottato, costituisce il bene tutelato che ne è risultato in concreto leso”.
“Il motivo plausibile e giustificato che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza è solo quello che, pur senza configurare l’esimente dello stato di necessità, deve comunque essere stato determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell’interesse del minore, in situazioni, transitorie e sopravvenute, non ancora devolute al giudice per l’eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma integranti i presupposti di fatto per ottenerla”.
SINTESI: IL GENITORE DOVRA' SEMPRE OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI STABILITI DAL GIUDICE, SALVO ECCEZIONI SPECIFICHE
L’inottemperanza agli obblighi stabiliti con provvedimento giudiziale riguardanti i figli integra la fattispecie penale di cui allart.388, II Co. c.p..
La colpevolezza del genitore è tuttavia esclusa qualora il mancato rispetto dell’obbligo sia dovuto comunque all’interesse alla tutela del minore e sia fondato su circostanze sopravvenute, non devolute in precedenza al giudice, che integrino i requisiti per la richiesta di modifica del provvedimento giudiziale.
Si renderà quindi indispensabile, per discostarsi dagli obblighi imposti dal provvedimento giudiziale, verificare nel caso specifico se sia in ogni caso garantita la posizione del minore, interesse superiore tutelato dall’Ordinamento.