CONTRATTI: Appalto in assenza della concessione edilizia
Risoluzione del contratto preliminare di compravendità immobiliare di cosa altrui
Di seguito la massima:
Ordinanza Corte di Cassazione n. 6229 del 14/03/2018
“In tema di contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene, anche nel caso di buona fede dell’altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l’acquisto del promissario direttamente dall’effettivo proprietario. Pertanto, il promissario acquirente, il quale ignori che il bene, all’atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto o in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore, fino a tale momento, può adempiere all’obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest’ultimo a trasferirgliela”.
SINTESI: IL PROMISSARIO ACQUIRENTE NON PUO' RISOLVERE IL CONTRATTO PRELIMINARE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE
La Cassazione afferma che, in tal caso, il promissario acquirente non potrà invocare la risoluzione del contratto per il fatto di non essere stato messo a conoscenza che al momento della conclusione del contratto preliminare il bene fosse di proprietà di terzi. Infatti, il promittente venditore, entro il termine pattuito, potrà sempre divenire proprietario dell’oggetto della compravendita e quindi cederlo con il contratto di rogito definitivo al promissario acquirente ovvero indurre il proprietario al tempo del preliminare a cedere il bene direttamente al promissario acquirente.