VOLONTARIA GIURISDIZIONE: Impugnazione provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno
Volontaria giurisdizione: la competenza per l'impugnazione del provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno
La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, chiarisce quale sia il Giudice competente a decidere in merito all’impugnazione del provvedimento che dispone la nomina dell’amministratore di sostegno.
Di seguito uno stralcio della sentenza in oggetto:
Corte di Cassazione, VI Sez. Civile, Sentenza n. 32071/2018
“Ai fini dell’individuazione del giudice competente in ordine al reclamo occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, in tema di amministrazione di sostegno, distingue tra i provvedimenti di apertura e chiusura della procedura, assimilabili per loro natura alle sentenze emesse nei procedimenti d’interdizione ed inabilitazione, e quelli riguardanti le modalità di attuazione della tutela e la concreta gestione del patrimonio del beneficiario, circoscrivendo ai primi, aventi carattere decisorio ed idonei ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, l’applicabilità dell’art. 720-bis cod. proc. civ., che ne prevede l’impugnabilità dinanzi alla Corte d’Appello, e riconoscendo agli altri, sempre modificabili e revocabili in base ad una rinnovata valutazione degli elementi acquisiti, una portata meramente ordinatoria ed amministrativa, che ne consente l’inquadramento negli artt. 374 e ss. cod. civ., richiamati dall’art. 411 cod. civ., con la conseguente proponibilità del reclamo dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 739 cod. proc. civ..
Alla seconda categoria di provvedimenti vanno ricondotti anche quelli di designazione, revoca e sostituzione dell’amministratore, in quanto non incidenti sullo status o su diritti fondamentali del beneficiario della tutela, ma volti esclusivamente ad individuare il soggetto cui è demandata in concreto la cura della sua persona e dei suoi interessi”.
SINTESI: LA COMPETENZA A DECIDERE IN MERITO ALL'IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SPETTA AL TRIBUNALE DI COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Si deve perciò distinguere da una parte i provvedimenti di apertura e chiusura della procedura di amministrazione di sostegno, che sono assimilabili alle sentenze emesse nei procedimenti d’interdizione e d’inabilitazione, e, dall’altra, quelli riguardanti le modalità di attuazione della tutela.
Ai primi, che hanno quindi carattere decisorio e sono idonei ad acquisire efficacia di giudicato, si dovrà applicare l’art. 720 bis c.p.c. che ne prevede l’impugnabilità dinanzi alla Corte d’Appello.
Ai secondi, sempre modificabili e revocabili, quindi di natura ordinatoria, si applicano invece gli artt. 374 e ss. c.c., con conseguente proponibilità del reclamo dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 739 c.p.c..
A questa categoria appartiene il provvedimento che dispone la nomina (ma anche la revoca) dell’amministratore di sostegno.