VOLONTARIA GIURISDIZIONE: LA COMPETENZA NEL PROCEDIMENTO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Il Giudice competente per il procedimento di amministrazione di sostegno
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, regola la questione inerente la competenza del Giudice per i procedimenti di apertura dell’amministrazione di sostegno.
Di seguito la massima:
Corte di Cassazione, Ordinanza 11 ottobre 2017, n.23772
In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell’amministratore; né opera, in tal caso, il principio della “perpetuatio iurisdictionis”, trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa, onde rileva la competenza del giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze.
SINTESI: IL GIUDICE TUTELARE COMPETENTE PER L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E' QUELLO COMPETENTE PER IL LUOGO OVE IL BENEFICIARIO HA FISSATO LA SUA DIMORA ABITUALE, NON RILEVANDO IL LUOGO DI RESIDENZA
Ciò è dovuto alla necessità per così dire di “avvicinare” il Giudice Tutelare al beneficiario in modo che questi possa tener conto, efficacemente e celermente, delle sue necessità e delle eventuali richieste (istanze).
A parere dello scrivente, posto che è compito dell’amministratore di sostegno tenere in considerazione le necessità del beneficiario e proporre le necessarie istanze al Giudice Tutelare, sarebbe più effettivo questo “avvicinamento verso l’amministrato”, sempre seguendo il ragionamento della Corte, qualora il procedimento fosse radicato innanzi al Giudice competente per la circoscrizione ove ha la residenza, o il domicilio eletto, o ancora la dimora abituale, l’amministratore.